L’Unione Europea ha definito regole operative e standard tecnici per l’implementazione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) a sostegno del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile. Attraverso il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1778 e la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1736, la Commissione Europea ha definito la struttura operativa del registro centrale e i riferimenti delle norme europee armonizzate e i requisiti di conformità per le imprese.
Il Registro dei Passaporti Digitali di Prodotto (Regolamento UE 2026/1778)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1778 disciplina il funzionamento del registro centrale gestito dalla Commissione Europea, il cui obiettivo principale è conservare in modo sicuro gli identificativi univoci dei prodotti per consentire le necessarie verifiche e i controlli da parte delle autorità doganali e di vigilanza del mercato.
1. Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai prodotti disciplinati dagli atti delegati del regolamento (UE) 2024/1781, oltre ad estendersi ad altre normative specifiche dell’Unione: batterie, prodotti da costruzione, giocattoli e detergenti e tensioattivi.
2. Come è fatto il Registro?
Il registro è composto da diverse architetture informatiche tra cui:
- Un sito web per la consultazione utente.
- API per registrare in automatico i passaporti.
- Un sistema di verifica della validità dei dati.
- Un archivio multilingue con modelli dati standardizzati.
- Un sistema di tracciamento degli accessi (logging) per la sicurezza.
3. Requisiti di verifica per gli operatori economici
Per caricare o aggiornare un passaporto digitale, le aziende devono ottenere lo stato di operatore economico verificato. La verifica dell’identità avviene tramite SPID/eIDAS ad alto livello, firme digitali o sigilli elettronici qualificati. Questo riconoscimento rimane valido fino alla scadenza dei mezzi utilizzati e per un massimo di tre anni.
Le Norme Armonizzate (Decisione UE 2026/1736)
La Commissione UE ha ufficializzato gli standard tecnici sviluppati dagli enti di normazione (CEN, Cenelec, ETSI). Rispettare queste norme garantisce alle aziende la presunzione di conformità ai requisiti europei.
Gli standard chiave (serie EN 18216–18223:2026) definiscono:
- EN 18216: Protocolli di scambio dati.
- EN 18219: Generazione degli identificativi unici.
- EN 18220: Supporti dati (es. QR code o chip).
- EN 18221: Conservazione e persistenza dei dati nel tempo.
- EN 18222: Interfacce API per la gestione e ricerca del passaporto.
- EN 18223: Interoperabilità tra sistemi diversi.
Conclusioni
L’introduzione del registro centrale e delle norme tecniche fissa un quadro chiaro per le imprese: da un lato garantisce la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti, dall’altro semplifica l’adeguamento normativo per operare nel mercato unico europeo.