Rigettati i ricorsi contro i provvedimenti ministeriali e dichiarati inammissibili quelli regionali e provinciali.
A rischio le forniture al Sistema Sanitario Nazionale Pubblico
Lo scorso 7 maggio 2025 è uscita la Sentenza del Tar del Lazio tanto attesa, anche se non in linea con le aspettative degli operatori aggiudicatari delle forniture pubbliche di dispositivi medici negli anni dal 2015 al 2018.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio infatti ha respinto i ricorsi presentati dalle aziende fornitrici proposti avverso i provvedimenti relativi al payback dei dispositivi medici per lo sforamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, dichiarando infondate tutte le censure sollevate.
Più in particolare, rinviando per le argomentazioni direttamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, i giudici amministrativi considerano che con l’entrata in vigore del D. Lgs 78/2015 il sistema del payback fosse sostanzialmente noto, sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (che sono pari al 40 per cento per l’anno 2015, al 45 per cento per l’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in «misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»).
Di conseguenza, le imprese di settore avrebbero dovuto assumere il tetto di spesa nazionale quale parametro a cui conformare la propria azione, nonostante la determinazione del tetto di spesa regionale sia avvenuta successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018.
Secondo il Tar cioè le imprese “si dovevano ritenere già edotte, ex ante, dell’alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore”.
Per le stesse ragioni, sono stati esclusi anche i principi di irretroattività e di legittimo affidamento, le imprese infatti “non potevano fare affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto […] l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa. Sicché la società ricorrente, come le altre imprese del settore, avrebbero dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione; e, di conseguenza, ben avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti”.
Si tratta di una decisione che inevitabilmente avrà delle conseguenze dannose per le aziende del settore, in primis, che vedranno minata la propria sopravvivenza e saranno costrette ad interrompere la fornitura di dispositivi medici agli ospedali se obbligate a rimborsare forniture di dieci anni fa in base a regole successive.
Le ripercussioni saranno devastanti ovviamente poi per tutto il Sistema Sanitario Nazionale che non potrà più contare sulla disponibilità di dispositivi medici, non potendo così più garantire ai pazienti dispositivi salvavita, come ad esempio ventilatori polmonari, stent coronarici, dispositivi per dialisi, con grave della salute dei cittadini. Per garantire la tenuta di tutto il sistema, ora, si prospetta il ricorso al Consiglio di Stato e si auspica un intervento governativo con il quale è già stato avviato un tavolo di confronto assieme alle varie associazioni di categoria.